sabato 4 aprile 2020

Certificazione CE delle mascherine di protezione

normativa CE per le mascherine di protezione

Dagli organi di stampa si apprende che, quasi quotidianamente, le Forze dell’Ordine procedono a sequestri di mascherine di protezione prive della marcatura CE.

Ritengo quindi utile fare un po' di chiarezza sulle procedure di certificazione, a vantaggio di chi, spinto dal bisogno, è pronto ad acquistare qualsiasi cosa possa somigliare ad un dispositivo di protezione delle vie aeree.

Chiunque fabbrica un dispositivo di protezione deve attestarne la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, affinchè possa essere commercializzato su tutto il territorio dell’Unione Europea mediante apposizione sullo stesso della marcatura CE.

Per verificarne la rispondenza si deve obbligatoriamente far riferimento alle disposizioni di carattere tecnico, le cosiddette “Norme Armonizzate”, adottate da organismi europei su incarico della Commissione CE,

Qualora le citate Norme Armonizzate siano assenti, potranno essere utilizzate norme nazionali compatibili con i citati requisiti essenziali.

Le procedure di certificazione CE sono differenti a seconda della categoria di DPI, come evidenziato nel seguente schema:

DPI di Prima Categoria (Per i Rischi Minimi)

Art. 19 Reg. UE 425/2016

Controllo interno della produzione (All. IV Reg. UE 425/2016): il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformità UE.

Non è richiesto il rilascio di un attestato da parte di un organismo di controllo autorizzato.

DPI di Seconda Categoria (Per i Rischi diversi da quelli elencati nelle altre  categorie – Prima e Terza

Art. 19 Reg. UE 425/2016

Il fabbricante, oltre a compilare la dichiarazione di conformità UE basata sul controllo interno della produzione (All. VI Reg. UE 425/2016), deve richiedere ed ottenere il certificato di esame UE del tipo ad un organismo notificato (All. V Reg. UE 425/2016).

DPI di Terza Categoria (Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili)

Art. 19 Reg. UE 425/2016

Devono essere certificati come quelli di seconda categoria, sono inoltre sottoposti ad uno dei due seguenti sistemi di controllo:

  • Prove del Prodotto effettuate ad intervalli casuali (All. VII Reg. UE 425/2016)
  • Coformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del proesso di produzione (All. VIII Reg. UE 425/2016)

 

Dott. Giuseppe Russo

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